<p style="text-align:center">Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, entrambi i genitori hanno<br />
diritto ai sensi dell’articolo 32, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001, a complessivi n. 10 mesi di astensione<br />
facoltativa, così ripartiti:<br />
- alla madre lavoratrice , fino al 12° anno del figlio, 3 mesi, non trasferibili al padre;<br />
- al padre lavoratore, fino al 12° anno del figlio, 3 mesi, non trasferibili alla madre;<br />
- entrambi i genitori possono fruire, in alternativa tra loro, di ulteriori 3 mesi.</p>